Numero civico: richiesta e assegnazione

Il numero civico è un valore numerico o alfanumerico che identifica gli accessi esterni che dall’area di circolazione consentono di far entrare all’interno dei fabbricati o delle aree recintate non edificate.

In Italia la numerazione civica è stata introdotta ufficialmente nel 1954 con la Legge del 24 dicembre n.1228.

Numero civico e denominazione della via costituiscono gli elementi identificativi del documento di riconoscimento degli edifici, presenti in tutti gli archivi comunali come: anagrafe, tributi, ufficio tecnico, catasto. 

Le regole in materia di numerazione civica sono contenute negli artt. 42, 43 e 44 del D.P.R. n. 223/1989.

Nei comuni il sindaco assicura la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici. Il servizio è sotto la vigilanza del Prefetto e dell’ISTAT (artt. 51-52 DPR 223/1989).

L’art. 47 del richiamato DPR stabilisce che in occasione dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i Comuni devono provvedere alla revisione dell’onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente. Tale revisione viene effettuata d’ufficio indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati.

Quali sono gli obblighi dei cittadini rispetto ai numeri civici?

Il privato cittadino, proprietario di un fabbricato, a costruzione ultimata e, comunque, prima che la stessa possa essere occupata deve presentare al Comune apposita domanda per ottenere l’indicazione del numero civico.

Il proprietario dell’immobile deve chiedere, altresì, qualora sia necessario,  anche la determinazione dei criteri per l’indicazione della numerazione interna a cui deve provvedere personalmente.

Nell’ipotesi di mancata ottemperanza sarà direttamente il Comune ad apporre il numero civico addebitandogli la relativa spesa.

Numeri progressivi per le vie fittizie

Via e numeri civici oltre ad essere gli elementi identificativi di un fabbricato consentono alle persone di poter essere iscritte all’anagrafe comunale ed usufruire di una serie di servizi legati all’appartenenza del cittadino (residenza, domicilio, dimora)  ad un territorio.

La legge anagrafica n.1228 del 1954 stabilisce che l’iscrizione all’anagrafe comunale è un diritto soggettivo riconosciuto dal nostro ordinamento a tutti i cittadini che ne hanno facoltà.

Nell’ipotesi in cui una persona sia senza dimora ha diritto di:

  • stabilire la residenza nel luogo del proprio domicilio ovvero nel Comune in cui la persona vive di fatto e, in mancanza di questo, nel Comune di nascita;
  • fissare la residenza in una via fittizia territorialmente non esistente ma equivalente in valore giuridico. 

La Circolare Istat 29/1992 ha previsto che ogni Ufficio Anagrafe deve registrare la persona senza tetto o senza dimora nel registro della popolazione residente, istituendo – in caso di assenza di domicilio o residenza – una via fittizia che non esiste dal punto di vista territoriale/toponomastico ma ha equivalente valore giuridico e nelle quale la persona elegge il proprio recapito.

L’Ufficio Anagrafe ha, dunque, l’obbligo d’istituire una via fittizia dove devono essere iscritti con numero progressivo dispari sia i senza tetto che i senza dimora.

Non riconoscere questa iscrizione alle persone senza dimora vuol dire privarle di una serie di diritti costituzionalmente garantiti.

Linkografia

Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente

Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente

Circolare ISTAT n.29/1992ca Reddito di cittadinanza, controlli sui nuclei anagrafici e collaborazione con i case manager

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